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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75714
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di paesi esteri nei

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L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

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L'assegno è pagabile a vista presso la filiale sulla quale è tratto, non appena a quest'ultima sia pervenuta la relativa matrice debitamente vistata.

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L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola « all'ordine »; a una persona determinata con la

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Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e Sicilia a

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La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una

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L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione

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Il decreto deve essere notiticato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a

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In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in

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La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque

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La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

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Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

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Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o

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corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea cauzione.

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L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che

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Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.

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bianco o a persona determinata; 3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

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personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del

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Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

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La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

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L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

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corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di emissione. Deve contenere

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Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

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Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.

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Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

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Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del

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L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.

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Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

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Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

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Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

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Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.

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La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

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L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima

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L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola « o al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario

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accettati a saldo finale.

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La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito

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Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine

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Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare

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La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del

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Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi

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Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a

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rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e

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destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione.

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Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e

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, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione

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A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come

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, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla

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